Sanzioni
Le sanzioni previste dall’art. 186 del codice della strada in caso di alcol test sono diverse a seconda dei casi:
- Se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 grammi per litro:
si procede solo in via amministrativa ed è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro:
si procede sia in via amministrativa che penale ed è prevista la sanzione dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e dell’arresto fino a sei mesi. È poi prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
- Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro:
si procede sia in via amministrativa che penale ed è prevista la sanzione dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno;
è poi prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Tuttavia, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata e in caso di recidiva nel biennio la patente è sempre revocata.
E’ pure prevista la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
In caso di incidente
Nel caso in cui si provochi un incidente stradale in guida in stato di ebbrezza, le sanzioni sono raddoppiate. Qualora, in questo caso, il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro la patente di guida è sempre revocata.
In caso di rifiuto di sottoporsi all’alcol test le sanzioni sono:
l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno;
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno anno;
la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato;
in caso di recidiva nel biennio la patente è sempre revocata.
L’accertamento eseguito con etilometro, rientrando fra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354 co. 3 c.p.p. impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore (senza essere preventivamente avvisato); pertanto prima che il conducente venga sottoposto a controllo allo stesso deve essere rivolto uno specifico e circostanziato avviso scritto in ordine alla possibilità di avvalersi di un difensore all’atto dell’esecuzione del controllo.