Chi è l’Amministratore di sostegno e quali sono le sue funzioni

Figura che assiste e rappresenta chi è impossibilitato a provvedere ai normali adempimenti quotidiani.

La nomina di un amministratore di sostegno è fondamentale  quando diventa necessario provvedere agli interessi di diverse tipologie di persone che riscontrano delle difficoltà nella gestione delle attività quotidiane.

Ciò si può verificare nel caso di un  anziano che non riesce più a gestire le quotidiane faccende burocratiche, come pagare le bollette e gestire la sua pensione, di un disabile, che non può sbrigare le pratiche che riguardano la sua invalidità, o a individui colpiti da ictus e malati terminali che non riescono ad amministrare le loro attività e i loro patrimoni.

Chi è l’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno è una figura, introdotta nell’ordinamento dalla legge n. 6 del 2004, con compiti di assistenza e rappresentanza di chi è impossibilitato a provvedere ai normali adempimenti quotidiani.

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.

Chi può richiedere la nomina dell’amministratore di sostegno:

  • lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
  • il coniuge
  • la persona stabilmente convivente
  • i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini)
  • gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore)
  • il tutore o il curatore
  • il Pubblico Ministero

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Come va presentato il ricorso

La domanda, che assume la forma del ricorso, va presentata direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente

Il provvedimento di nomina deve contenere, oltre alle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno, la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato, l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità e la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell’amministratore di sostegno

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente,il padre, la madre,il figlio il fratello o la sorella,il parente entro il quarto grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Va specificato che non tutti possono ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno. In particolare, non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

I poteri dell’amministratore di sostegno

Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario, si distinguono in:

  1. atti di ordinaria amministrazione:  ad esempio acquisto di beni mobili  per il compimento dei quali l’amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (a meno che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente);
  2. atti di straordinaria amministrazione:  ad esempio alla compravendita di un bene immobile; agire in giudizio,  in questo caso è necessaria  l’autorizzazione con  decreto.

Tutti gli atti che non ricadono nella competenza dell’amministratore di sostegno rimangono in capo al soggetto beneficiario.

Quali sono invece i doveri?

Nello svolgimento delle sue funzioni, l’amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri quali :

  • tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
  • deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
  • deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
  • è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

L’amministratore di sostegno dovrà, periodicamente, presentare al giudice tutelare una relazione sull’attività svolta, le condizioni in cui versa il beneficiario e il conto economico della gestione