I quesiti relativi al mantenimento che sorgono sulla circostanza di un figlio che va a vivere da solo, in un’altra città, per frequentare l’università, sono molteplici.
Possiamo ipotizzarne alcuni: la circostanza comporta un aumento o una diminuzione di spese per il genitore con cui prima conviveva il figlio?
Il fatto che il figlio faccia sporadicamente ritorno alla precedente abitazione può essere considerato come il mantenimento di un legame che impone al genitore collocatario di continuare a prendersi cura del giovane?
Il mantenimento è corrisposto direttamente al figlio o il genitore collocatario continua ad essere beneficiario?
Chiarimenti sul mantenimento del figlio studente fuori sede
Secondo una recente pronuncia della Cassazione, il genitore collocatario del figlio studente fuori sede ha diritto a richiedere un aumento dell’assegno di mantenimento a carico dell’altro genitore, per far fronte all’aumento delle spese sostenute per gli studi universitari del ragazzo.
Sulla legittimazione della richiesta e sull’entità dell’importo non rileva la cessata coabitazione e la sporadicità dei rientri a casa, se il figlio fa comunque riferimento al genitore per reperire le risorse necessarie per soddisfare le sue esigenze. Nella pronuncia in esame la Corte da una interpretazione secondo cui è legittimo chiedere un aumento dell’assegno di mantenimento se il figlio va all’università fuori sede.
Il figlio studente vive fuori sede
Il fatto che il figlio vada a vivere da solo per frequentare gli studi universitari non fa venir meno infatti la coabitazione con il genitore con cui prima conviveva quotidianamente. Su questo ultimo concetto sussiste una differenza rilevante rispetto al rapporto tra coniugi dove vi è una quotidiana coabitazione giustificata dall’unicità di interessi, mentre il rapporto di filiazione, specie se il figlio è maggiorenne, è caratterizzato da una presenza solo saltuaria, data la necessità, tra l’altro, di assentarsi dall’abitazione per esigenze di studio. I rientri saltuari a casa, non comportano un mutamento negli assetti familiari, né il venir meno di un legame con il genitore, il quale resta la figura di riferimento per il sostentamento del figlio, provvedendo materialmente alle sue esigenze. Ciò giustifica quindi il diritto di quest’ultimo di chiedere un incremento del mantenimento all’ex coniuge.
A chi deve essere corrisposto l’assegno ?
Ad eccezione del caso in cui il figlio maggiorenne abbia agito in via giudiziale per la richiesta della corresponsione diretta dell’assegno di mantenimento, in tutti gli altri casi è il genitore collocatario l’unico beneficiario della somma prevista quale mantenimento.
I genitori infatti non possono cambiare in modo autonomo quanto statuito nelle condizioni di separazione e/o divorzio; ci si dovrà rivolgere al giudice per ottenere un provvedimento di modifica poiché il mantenimento risponde ad un superiore interesse dei figli e per questo motivo non è assolutamente disponibile dalle parti.