L’ascolto del minore nelle cause in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano

Il minorenne che ha compiuto 12 anni (e anche di età inferiore che sia capace di discernimento) viene ascoltato dal giudice con l'assistenza di un esperto, se necessario.

La riforma Cartabia, in essere da Febbraio 2023, ha introdotto una procedura diversa per le controversie riguardanti la famiglia pertanto anche nelle cause di separazione e divorzio giudiziale ed in tutti i casi di regolamentazione dei rapporti dei figli nati fuori dal matrimonio.

Tra le novità è stata disciplinata la discrezionalità all’ascolto del minorenne agli articoli 473 bis comma 4 e 473 bis comma 5 codice di procedura civile.

L’articolo 473 bis 4 determina i casi dell’ascolto del minorenne e  l’articolo 473bis 5 sancisce le modalità dell’ascolto.

L’ascolto

Il minorenne che ha compiuto dodici anni e anche di età inferiore che sia capace di discernimento viene ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti a lui relativi, se dovesse essere necessario con l’assistenza di un esperto o di un altro ausiliario. Il Giudice può attuare il cosiddetto l’ascolto diretto, portando avanti l’ascolto del minorenne, oppure, può attuare l’ ascolto assistito, avvalendosi dell’aiuto di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.
Il Giudice prende  nella giusta considerazione le opinioni del minore in base alla sua età e alla maturità che il minore abbia raggiunto.
Non si procede all’ascolto, fornendone adeguata motivazione, quando l’ascolto stesso potrebbe contrastare con l’interesse dei figli oppure essere chiaramente superfluo, in tutti i casi di manifesta impossibilità fisica o psichica, oppure perché il minore mostra la inequivocabile volontà di non essere ascoltato.
Il fine principale  è quello di realizzare il vero interesse primario del minore.
L’ascolto, nei casi di procedimenti in cui i genitori abbiano raggiunto congiuntamente un accordo in merito alle condizioni relative all’affidamento dei figli, sarà disposto solo ove necessario per tutelarli.

Ascolto del minore soltanto se ha compiuto 12 anni o se è capace di discernimento

Va però fatta una precisazione importante: l’ascolto del minore è previsto soltanto in favore dei figli che abbiano già compiuto i 12 anni o, anche di età inferiore, ma purché “capaci di discernimento” pertanto il Giudice non  potrà procedere all’ascolto giudiziale di un bambino di quattro anni ma lo si potrà fare, ad esempio, nei confronti di un ragazzino  di 11 anni.

Nei casi di bambini molto piccoli non si potrà richiedere  l’audizione del minore ma si dovranno invocare altri strumenti, quali la nomina di un curatore speciale che rappresenti il figlio o la nomina di un consulente tecnico del giudice, che potrà essere uno psicologo infantile o un neuropsichiatra che abbia le competenze giuste per interfacciarsi con un bambino piccolo.

La modalità dell’ascolto

L’articolo 473bis 5 disciplina le modalità dell’ascolto sancendo una serie di garanzie e accorgimenti a tutela del minorenne.
Il giudice fisserà l’udienza avendo in considerazione  quali siano gli impegni scolastici del minorenne;  l’udienza verrà tenuta dove sia possibile in locali idonei e adeguati all’età dello stesso, anche fuori dal Tribunale.

Il giudice esporrà,  tenuto conto dell’età, la natura del procedimento e gli effetti dell’ascolto.
Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica quali siano gli argomenti oggetto dell’adempimento, a coloro che esercitano la  responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i  quali possono  proporre  argomenti  e  temi  di   approfondimento   L’ultimo comma dell’articolo 473 bis del codice di procedura civile, prevede che venga effettuata la registrazione audiovisiva dell’ascolto.
Se per motivi tecnici non dovesse essere possibile procedere alla registrazione, il processo verbale dell’ascolto deve descrivere in modo dettagliato il comportamento del minorenne.

Il caso

Uno dei casi in cui è previsto l’ascolto del minore è quando lo stesso rifiuti di avere contatti con un genitore oppure se uno dei due genitori ostacoli il rapporto con l’altro.

Il Giudice può anche intervenire quando un genitore non soltanto ostacola il mantenimento di un rapporto equilibrato tra il minore e l’altro genitore ma anche quando è compromessa  la conservazione di legami significativi con gli ascendenti ( nonni) e i parenti di ciascun ramo.

In casi simili il Giudice disporrà l’ascolto del minore, in tal modo cercando di comprendere le ragioni di fondo di questo rifiuto.

Si tratterà di capire se vi siano  gravi comportamenti che giustificano l’allontanamento di un figlio dall’altro genitore come è il caso ad esempio di maltrattamenti, violenze o abusi oppure se invece, come capita, il figlio sia stato “manipolato”. Capita purtroppo che uno dei due genitori  tenti, magari per vendicarsi, di mettere il figlio contro l’altro genitore o di isolarlo dall’altro ramo familiare.

Per capire la reale fondatezza di un eventuale rifiuto di un figlio verso il proprio genitore e per adottare i provvedimenti più opportuni a favore di una crescita sana ed equilibrata dei figli minori, il Giudice ha dunque il dovere di indagare i reali motivi del rifiuto e quindi di procedere all’ascolto del minore in casi come questi.

Conclusioni

Nella nuova versione il legislatore ha inteso riconoscere una maggiore centralità al ruolo rivestito dai minori nei processi, rendendoli parte attiva delle decisioni che li riguardano,  prevedendo espressamente che i figli debbano essere ascoltati in tutte le questioni e le procedure che li concernono, quindi, anche quando si discuta della loro collocazione prevalente,dei loro tempi di permanenza e dei loro bisogni morali e materiali.

Lo scopo principale dell’ascolto è fare chiarezza sugli interessi, i desideri e bisogni dei figli.