La revoca dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge

La nuova convivenza dell’ex coniuge legittima la revoca dell’assegno di divorzio?

Capita spesso che il coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro, al verificarsi della instaurazione di una nuova convivenza da parte del coniuge in favore del quale è stato disposto il beneficio economico, si ponga il legittimo interrogativo se tale assegno possa essere revocato o ridotto alla luce dei cambiamenti verificatisi.

La Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affrontato la problematica della revisione delle condizioni di divorzio e sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, in sede di revisione dell’assegno divorzile, il giudice deve verificare soltanto se ed in quale misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l’equilibrio raggiunto ed adeguare l’obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale/reddituale che è stata accertata; il tutto nel rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento ( Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).


La nuova convivenza

La Suprema Corte di Cassazione, ha affermato il principio per cui la nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio, rileva ai fini della revoca della misura se tra la nuova coppia esiste un legame affettivo stabile e duraturo, non rilevando a tal fine la coabitazione.

Secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 13175 del 14 maggio 2024) il giudice deve procedere all’ accertamento della sussistenza della convivenza tenendo conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione con l’altra persona, in ogni caso valutando concretamente  l’insieme dei fatti noti, rilevanti in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

Il caso

Il caso sul quale la Corte di Cassazione si pronuncia con l’ordinanza richiamata ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, mediante impugnazione del decreto della Corte di Appello di Genova, con richiesta da parte dell’ex marito di:

revoca dell’assegno divorzile a seguito della costituzione di una nuova relazione stabile con altra persona da parte della beneficiaria ex moglie, unitamente alla sopravvenuta insussistenza dei presupposti per la liquidazione dell’assegno di divorzio.

La Corte di Appello di Genova aveva ritenuto non provata la stabile convivenza della ex moglie e non aveva tenuto conto dei fatti nuovi allegati dal ricorrente in merito agli accertamenti reddituali e patrimoniali, in quanto ritenuti, erroneamente, costituenti domande nuove

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione non ha ritenuto condivisibile la motivazione della Corte di Appello che aveva escluso la nuova convivenza in mancanza di stabile coabitazione, senza adeguata motivazione sul punto.

Infatti, secondo il giudice di merito, l’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado aveva sì accertato la relazione sentimentale tra la ex moglie ed altra persona ma poiché entrambi risiedevano in luoghi distanti (due città diverse) tale circostanza non dimostrava una stabile ed effettiva convivenza tra gli stessi, “essendo elementi indicativi di una mera relazione a distanza con i rischi che tale tipo di rapporto comporta, proprio in termini di instabilità e di mancanza di certezze sull’evoluzione dello stesso, di talché non si può ritenere in tale condizione raggiunta la prova di un comune progetto di vita con formazione di una nuova famiglia di fatto”.

La Suprema Corte di Cassazione non ritiene adeguata tale motivazione e sostiene che per escludere un progetto di vita comune ed una relazione more uxorio stabile, non basta rilevare che i partner abbiano distinte abitazioni, in città diverse, atteso che tale convivenza può declinarsi in forme diverse e distanti rispetto al modello di una società statica.

Il giudice dovrà accertare se quella distanza altro non è che un diverso modo di vivere la relazione piena e stabile, fatta di solidarietà tra i partner.

Quindi la Corte, riprendendo precedenti pronunce ha disposto che: “In tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell’assegno in favore dell’ex coniuge a causa della instaurazione da parte di quest’ultimo di una convivenza “more uxorio”, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione con l’altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”.