L’infrazione al codice della strada commessa in buona fede è multata?

La multa fatta in assenza di colpa è annullabile e, pertanto, consente di fare ricorso al giudice di pace.

Il problema di fondo: si può multare chi è in buona fede? 

La multa fatta in assenza di colpa è annullabile e, pertanto, consente di fare ricorso al giudice di pace.

La legge stabilisce che, nel caso in cui l’infrazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore nonè determinato da sua colpa. L’errore deve consistere in una falsa rappresentazione della realtà di fatto. In sostanza, il trasgressore percepisce la realtà in maniera difettosa o distorta rispetto a quella effettiva. Al contrario, se la realtà viene percepita correttamente ma l’errore ricade sull’interpretazione della realtà allora la sanzione è legittima.

Come chiarito dalla Cassazione la buona fede può costituire causa di esclusione della responsabilità quando il convincimento della liceità della condotta sia stato determinato da un fattore positivo esterno.

La responsabilità del trasgressore non è esclusa dalla semplice ignoranza circa la sussistenza dei presupposti dell’illecito, ma occorre che tale stato sia anche incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza. La buona fede che esclude la responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che questi abbia fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.

La buonafede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e l’assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.

I casi più ricorrenti per cui annullare una multa per buona fede:

  • segnaletica stradale non visibile;
  • display luminoso ztl non funzionante o con messaggio equivoco;
  • attivazione improvvisa di una zona a traffico limitato senza preventivo avviso alla cittadinanza;
  • mancata indicazione del controllo elettronico della velocità  con l’apposito cartello preventivo;

La multa fatta in assenza di colpa è annullabile; il verbale andrà impugnato proponendo ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace rappresentando nei fatti quanto occorso chiedendone di conseguenza l’annullamento.