Imbattersi in situazioni spiacevoli durante una vacanza può diventare una preoccupazione. E’ quindi importante conoscere i propri diritti e le possibilità di risarcimento per affrontare queste situazioni e difendere il proprio diritto al riposo e al divertimento.
Il danno da vacanza rovinata si riferisce alla lesione dell’interesse del viaggiatore a godere del viaggio organizzato come occasione di riposo e svago, causato dall’inadempimento degli obblighi assunti dall’operatore turistico. In caso di inadempimenti non di scarsa importanza, il consumatore può richiedere un risarcimento del danno all’organizzatore o al venditore del pacchetto.
Il danno che si riceve è un danno non patrimoniale disciplinato dall’articolo 46 del Codice del Turismo e da diverse sentenze e comprende sia la perdita economica, che riguarda le spese sostenute per l’acquisto del pacchetto turistico e per l’organizzazione del viaggio, sia il turbamento emotivo e il disagio psicofisico derivante dall’inadempimento contrattuale.
Cosa comprende?
Certamente non ogni disagio o contrarietà durante la vacanza può configurare un pregiudizio.
L’inadempimento deve essere rilevante e può derivare:
- dalla mancanza dei servizi essenziali;
- dai vizi relativi alle caratteristiche strutturali degli alloggi e degli alberghi;
- dai disservizi imputabili alla negligenza dell’organizzatore, evitabili con l’opportuna accortezza.
Il danno è riconosciuto solo in presenza di fatti che eccedono una certa soglia di lesione del bene inteso come vacanza, incidendo in modo apprezzabile sul godimento del viaggio.
Spetta al giudice valutare la domanda risarcitoria alla luce dei principi di correttezza e buona fede e dell’importanza del danno.
Come effettuare il reclamo?
Acquisite le prove: fotografie, filmati, testimonianze di altri turisti e la documentazione contabile necessaria ai fini della quantificazione delle spese, il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni lavorativi dal rientro tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
Il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni, salvo che si sia verificato un danno alla persona, con decorrenza dalla data del rientro del viaggiatore.